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Base associativa degli Enti del Terzo Settore, una nota del Ministero

Articolo pubblicato più di un anno fa

Si ribadiscono i limiti per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che vogliano associare altri Ets o soggetti senza scopo di lucro. Via libera alle imprese, sia singole sia associate


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rispondendo a questioni poste da Forum Terzo Settore e Regione Piemonte, chiarisce, in una nota del 5 febbraio scorso, la composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore, sia in riferimento agli aspetti quantitativi, sia per quelli qualitativi. La nota fornisce ulteriori dettagli ad interpretazione del Codice del Terzo Settore che agli articoli 32 e 35 stabilisce, per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, che il numero degli enti associati, se soggetti collettivi, non possa superare il 50% rispettivamente di Aps e OdV. La nota del Ministero precisa che nel caso delle OdV  esse debbano necessariamente essere iscritte al registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero appartenere agli enti non lucrativi.  Viceversa non si ritiene ammissibile che di una Aps facciano parte solo persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle Aps. Tali vincoli possono essere superati perdendo, tuttavia, la qualifica di Odv e Aps e dovendo richiedere l'iscrizione in altra sezione del Runts.

La nota fornisce poi dettagli in merito alla fase transitoria di migrazione e sulla presenza delle imprese sociali (comprese quelle for profit) "costituire o partecipare successivamente alla base alla base associativa degli Ets nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse".

In allegato il testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 febbraio 2020.

Pubblicato il 12/02/2020

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Documento Nota ministero base associativa ETS - [Scarica  .pdf  - 0 Mb]