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Regolamento regionale 4/2007 Raccordato al maggio 2019

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In allegato il testo raccordato del regolamento regionale n. 4/2007


Il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19" è stato oggetto di recenti interventi di manutenzione normativa, di seguito precisati.

Il Regolamento Regionale 01.08.2010 n. 10 agli articoli 2 e 6 introduce modifiche ai seguenti articoli:

art. 46 (Contenuto professionale dei servizi).

In coerenza con le previsioni di cui alla legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2018, che ai commi dal 594 al 601 definisce la nuova figura dell'educatore professionale socio-pedagogico (laurea triennale) e del pedagogista (laurea specialistica), che si vanno ad affiancare a quella dell'educatore professionale socio-sanitario, il testo novellato dell'art. 46 dispone, che: "per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598".

Nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596.

I soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possano continuare ad esercitare tale attività;  per tali soggetti  il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Tutte le strutture e tutti servizi di cui agli articoli del Titolo V del regolamento devono avere un coordinatore, il quale, salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi nei rispettivi articoli di riferimento, deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l'accesso alle qualifiche di educatore socio-pedagogico, ovvero di pedagogista. Sono fatte salve, comunque, le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti alla data del 01.01.2018.

Art. 101 ((Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia).

La modifica attiene esclusivamente allo standard relativo al personale educativo che deve assicurare i servizi di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio e di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia; per quest'ultimo, la modifica attiene anche alla soppressione del requisito della collocazione nella civile abitazione in cui risiede il soggetto titolare del servizio.

Gli articoli 5 e 7 del Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 10 introducono nel Titolo V del R.R. n. 4/07 due nuovi servizi:

l'art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità) da iscriversi nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili di cui all'art. 53, comma 1 lett. b) della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii.

art. 102 bis (Unità di Strada) da iscriversi nel Registro del Welfare d'Accesso di cui all'art. 53, comma 1 lettera e bis. Il paragrafo sul personale del predetto servizio è stato rettificato relativamente alla figura del coordinatore dall'art. 3 comma 1 del Regolamento regionale n. 13 del 27 maggio 2019.

Con l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento regionale n. 13 del 27 maggio 2019 è abrogato l'art. 60 bis (Casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità). Il seguente comma 2 dispone che il Comune competente per territorio revochi l'autorizzazione al funzionamento rilasciata per detta  tipologia di struttura con apposito provvedimento da inviarsi agli uffici regionale per la cancellazione della struttura dal registro di cui all'art. 53, comma 1, lettera b della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e s.m.i..Le strutture autorizzate al funzionamento in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 60 bis possono essere "convertite"  in una delle tipologie di strutture residenziali  a bassa intensità assistenziale destinate a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari in situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengono una buona autonomia di cui al Titolo V, Capo II, del R.R. n. 4/07, come precisato nell'Allegato B Indicazioni Operative, pubblicato unitamente al R.R. n. 13/2019 sul BURP n. 59 del 31.05.2019.

In allegato il testo del regolamento 4/2007 raccordato con le modifiche.

Pubblicato il 20/06/2019

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