Nuova circolare ministeriale sugli adeguamenti statutari
Spiega in maniera più chiara alcuni temi irrisolti nella precedente del 27 dicembre scorso
Una nuova circolare direttoriale della Divisione Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la n. 13 del 31 maggio 2019 (in allegato), scioglie alcune questioni ancora poco chiare circa gli adeguamenti statutari, andando ad integrare la circolare del 27 dicembre 2018. Tra le domande frequenti quella sulla migrazione dai registri regionali al registro nazionale del terzo Settore. La migrazione dai rispettivi registri regionali avviene tout court per tutti gli enti (OdV e APS iscritte) o il controllo di conformità alla normativa vigente deve avvenire preventivamente? E poi, in caso di controllo con esito negativo, si deve intervenire con cancellazione?
La migrazione, si chiarisce nella circolare, avverrà tout court con modalità che saranno disciplinate in un apposito decreto. È poi l'ufficio unico territorialmente competente, entro 180 giorni ad effettuare i controlli e, nel caso di mancanze o non conformità, detterà 60 giorni per le integrazioni, decorsi i quali, se inutilmente, non si procederà all'iscrizione al RUNTS. In tutto questo periodo APS e ODV iscritte nei registri regionali continueranno a beneficiare degli effetti dell'iscrizione.
In tutti i casi il procedimento si dovrà concludere con un provvedimento di iscrizione o diniego. Ribadisce che, nel caso le integrazioni richieste implichino passaggi in assemblea, le modalità alleggerite previste dalla normativa valgono esclusivamente fino al 2 agosto, anche per quelle inderogabili. Tutti i controlli e i relativi provvedimenti verranno effettuati dagli uffici RUNTS territorialmente competenti. Agli stessi spetta anche l'interlocuzione con i singoli enti nel caso in cui si verifichi che la richiesta di iscrizione in una determinata sezione, in sede istruttoria, non sia congrua rispetto allo statuto dell'ente e quindi necessiti di spostamento in altra sezione.
La circolare poi entra nel merito delle ONLUS, circa la decadenza o il permanere dei benefici fiscali, comunque della qualifica fiscale, che derivano da questa attribuzione e ribadisce che le previsioni del Codice entreranno in vigore "dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS" quindi la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali. Le modifiche statutarie – sottolinea la circolare – devono riportare questo doppio tempo: "fino all'entrata in vigore...". Infine spiega che per le Onlus vi sarà un percorso parallelo di iscrizione al RUNTS che sarà oggetto di nuove comunicazioni.
Infine affronta la questione dei tempi dell'adeguamento per gli enti già in possesso della PERSONALITÀ GIURIDICA: ribadisce che la data si riferisce, anche per questi, come per tutte le associazioni, alla deliberazione assembleare e non alla conclusione del procedimento che implica anche i tempi delle amministrazioni coinvolte nel processo, per l'istruttoria e i relativi provvedimenti.
In allegato loa Circolare n. 13 del 31 maggio 2019.
Pubblicato il 04/06/2019Documenti Correlati
Documento Circolare Adeguamenti statutari n.13 31 maggio 2019 - [Scarica .pdf - 0 Mb]