Trasformazione di associazioni semplici in OdV e APS
Una nota direttoriale della Direzione Generale del Terzo Settore chiarisce le fattispecie per la trasformazione
Una nota direttoriale del 28 maggio 2019 della Direzione Generale del Terzo Settore ribadisce che Odv e Aps nate dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore devono possedere il numero minimo dei soci ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ai rispettivi e ancora vigenti registri regionali. Tuttavia se un'associazione si è costituita dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 117/17 con un numero inferiore a 7 soci ma l'assemblea con un numero congruo di soci (quindi pari o superiori a 7) delibera successivamente e PRIMA dell'istanza di iscrizione al Registro, la volontà di diventare APS o ODV e di adeguarsi alla normativa, modifica lo statuto, e prende atto della precedente carenza del requisito numerico, in questo caso è possibile procedere con l'iscrizione.
In allegato la nota direttoriale del 28 maggio 2019.
Pubblicato il 31/05/2019Documenti Correlati
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