Minori

Via libera al Senato per la norma che tutela i minori stranieri non accompagnati

Articolo pubblicato più di un anno fa

La Garante Rosy Paparella “Maggiori garanzie, con qualche ombra. In Puglia le presenze oscillano stabilmente tra le 700 e le 1000 unità”


E' stato approvato dal Senato il disegno di legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati che prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori migranti, testo che ora dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo.
Il testo garantisce parità di trattamento ai minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e afferma il principio del divieto di respingimento alla frontiera nei loro confronti. Ad essi sono riconosciuti la piena garanzia dell'assistenza sanitaria, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, le garanzie processuali e procedimentali (compresi l'assistenza affettiva e psicologica, la presenza di un mediatore culturale, l'eventuale gratuito patrocinio a carico dello Stato), nonché misure specifiche di tutela per le vittime di tratta e i richiedenti protezione internazionale.
"Atteso da più parti, Autorità giudiziarie, Prefetture, Questure, Operatori sociali, da tutti i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza, il 1 marzo il cosiddetto ddl Zampa (dal nome della prima firmataria della proposta) è arrivato all'approvazione del Senato. Gli oltre 20000 giovanissimi migranti arrivati in Italia solo nel 2016 dovrebbero, così, poter contare su un sistema di protezione organico e, soprattutto, su garanzie dei loro diritti più uniformi nel nostro territorio nazionale - così Rosy Paparella Garante regionale dei diritti sui minori,  che continua: - si tratta di una realtà ormai strutturale, con presenze che in Puglia oscillano stabilmente tra le 700 e le 1000 e che ha presentato negli anni numerosissime criticità, senza omettere il dato sugli irreperibili, sui ragazzi, uno su quattro almeno, che si allontanano nelle prime 24 ore dall'arrivo per scomparire verso un percorso di clandestinità o peggio di traffici illegali.
Nei loro confronti il ddl 2583 dispone tra l'altro in modo finalmente chiaro non solo il divieto di respingimento, ma soprattutto procedure di identificazione e di accertamento dell'età nei casi dubbi più efficaci e rispettose di quanto non fosse possibile attraverso il solo esame radiografico del polso, con un approccio multidisciplinare a cura di professionisti adeguatamente formati, e con la corretta informazione degli interessati. 
Viene agevolato il ricongiungimento familiare quando possibile e rafforzato il sistema di assistenza sanitaria e di inserimento scolastico.  Altro anello importante su cui il testo di legge pone un punto fermo è la questione della figura del Tutore, cioè di quel rappresentante legale che deve essere nominato in tempi rapidissimi dall'Autorità Giudiziaria per consentire al minore il pieno accesso a tutti i diritti di cui è titolare. L'art. 12 della legge prevede che i Garanti regionali, o laddove non ci sia il Garante Nazionale formino adeguatamente privati cittadini al ruolo di tutela, redigendo un apposito elenco da depositare presso i Tribunali per i minorenni competenti.
In Puglia su questo versante abbiamo già avviato da tempo i percorsi di formazione dei Tutori, come previsto dalla legge istitutiva dell'Ufficio Garante, con un primo elenco per le province di Bari e Bat, e siamo in procinto di inviare elenchi per le altre province alle competenti AA.GG. 
Ma qui un primo nodo irrisolto della legge: quello sulla competenza alla nomina del tutore, nodo che abbiamo più volte segnalato eppure lasciato nell'ambiguità. Il testo ci dà il compito di trasmettere gli elenchi dei tutori ai Tribunali per i minorenni, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione che individua nel giudice tutelare, quindi nel tribunale ordinario, il soggetto titolare delle nomine. Se lasciata nell'attuale ambiguità questa disposizione potrebbe produrre ulteriori confusioni e ritardi, a partire dalle Province di Bari, Barletta e Foggia, dove in genere le nomine sono disposte dal Tribunale per i minorenni.
Altro elemento di criticità, temiamo grave, è quello relativo alle strutture di prima accoglienza, nelle quali il periodo massimo di permanenza è ridotto da sessanta a trenta giorni. Stiamo verificando una certa insostenibilità del sistema di prima accoglienza disposto dal Ministero dell'Interno, che ad oggi vede i ragazzi permanere anche oltre quattro mesi in strutture non idonee a favorirne l'inserimento scolastico né un progetto educativo personalizzato ci induce a considerare incongruente la previsione dei trenta giorni come sufficienti a completare tutte le procedure per il loro passaggio alla seconda accoglienza. 
Quel che è certo è che i minori stranieri soli, più vulnerabili per entrambe le ragioni, che arrivano in Europa con un vissuto traumatico, per il distacco dalle proprie famiglie e per l'esperienza spesso violenta che il viaggio in sé ha rappresentato, soprattutto per i tanti che sono passati dalla Libia potranno contare su norme univoche e chiare. La vera sfida sarà riuscire ad applicarle in modo altrettanto univoco e chiaro".

Pubblicato il 07/03/2017