Minori

Tutela degli orfani di femminicidi, la Camera approva la legge

Articolo pubblicato più di un anno fa

Rosy Paparella, Garante regionale dei diritti dei minori: “Invisibili e speciali: gli orfani per femminicidio. Finalmente una Legge dello Stato si accorge di loro”


Tutele estese, ergastolo per chi uccide coniuge o convivente, spese processuali a carico dello Stato, reversibilità della pensione ai figli, stanziamento di un fondo di solidarietà sono queste alcune delle proposte previste dalla Legge, approvata all'unanimità alla Camera, per la tutela dei orfani a seguito di un crimine domestico.
Su questo importante traguardo interviene Rosy Paparella, la Garante dei diritti dei minori in Puglia: "Il testo N. 3772 e abb. "Modifiche al Codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici" ha avuto l'approvazione della Camera dei Deputati l'1 marzo, a lungo attesa soprattutto dai familiari delle giovanissime vittime di tragedie familiari dai risvolti estremamente dolorosi e complessi.
Oltre 1500 sarebbero i figli rimasti orfani a seguito dell'uccisione della madre da parte del loro padre dal 2000 al 2013, come riferiscono le stime raccolte nello scorso anno dalla prof. Anna Baldry, dipartimento di psicologia dell'Università di Napoli e referente della ricerca europea "Switch-off".  Questi "orfani speciali", privati in un sol colpo di entrambi i genitori, sono per lo più scivolati nell'invisibilità anche rispetto alla presa in carico da parte dei servizi rispetto alla conseguenze del trauma vissuto e quasi sempre affidati alle cure e alla responsabilità di nonni o zii. Lo Stato finora era inadempiente tra l'altro rispetto agli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote. Che all'art. 5 prescrive l'obbligo di risarcimento delle vittime, all'art. 26 le azioni di protezione e supporto dei bambini testimoni delle violenze e all'art. 46 la necessità di introdurre nella normativa penale le circostanze aggravanti.
Le novità introdotte dal ddl sono significative sia sul piano penale che su quello civile. Rispetto alla normativa vigente prevede l'aggravante delle relazioni personali con l'estensione della pena dell'ergastolo non solo al coniuge omicida ma anche al rapporto di convivenza o di unione civile.
Si rafforza la tutela dei figli, minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino ai 26 anni, consentendo loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. E il gratuito patrocinio si applica anche a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato. Ancora il sequestro conservativo dei beni dell'imputato si converte in pignoramento al momento della pronuncia della sentenza di primo grado ed è prevista l'esclusione per indegnità dalla successione e dal diritto alla pensione di reversibilità.
In particolare poi le regioni e le autonomie locali sono chiamate a organizzare sia la presa in carico dei traumi vissuti dagli orfani attraverso assistenza medico-psicologica gratuita e l'esenzione dalla spese sanitarie e farmaceutiche sia l'accompagnamento nei percorsi di studio e avviamento al lavoro. Con questo scopo la legge incrementa in modo specifico il Fondo di rotazione per le vittime di reati intenzionali violenti, ma sarà importante valutarne la consistenza, vista la drammatica intensità dei bisogni e il numero di bambini e ragazzi che in questi anni hanno potuto contare sulle sole risorse dei familiari cui sono stati affidati.
Qualche mese fa ho raccolto come Garante dei minori l'appello di una nonna che dal Lazio mi ha scritto della situazione di totale abbandono da parte delle istituzioni: lo scorso anno il genero ha ucciso la sua unica figlia e si è suicidato. Oggi lei è rimasta da sola con due bambine sotto i tre anni, per le quali con la sua pensione deve farsi carico non solo delle spese correnti, ma anche della necessaria assistenza psicologica. 
Questa Legge era necessaria, e d'altra parte risponde a precisi obblighi assunti con la Convenzione di Lanzarote. L'auspicio è che sia sufficiente"
In sintesi ecco cosa prevede il provvedimento:
Le nuove tutele verranno applicate ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
L'omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente viene equiparato a quello dei genitori o dei figli e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell'ergastolo. Reclusione invece da 24 a 30 anni se la vittima è divorziata o l'unione civile sia cessata.
Gli orfani di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato si farà carico delle spese tanto nel processo penale quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.
A tutela del risarcimento del danno a favore dei figli della vittima, si avrà l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato. Ai figli la pensione di reversibilità: nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio viene sospeso il diritto alla pensione di reversibilità, durante tale periodo la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai figli della vittima. 
Stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro all'anno sul fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti che verrà esteso anche agli orfani di crimini domestici e finalizzato a finanziare borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai figli delle vittime è assicurata anche assistenza medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico.

Pubblicato il 03/03/2017