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Reddito di dignità, la legge e il regolamento regionali

Articolo pubblicato più di un anno fa

I due strumenti forniscono le regole chiare per l'attivazione della misura regionale del Reddito di dignità

È pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 15 marzo 2016, la Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016 (vedi allegato) avente per oggetto: "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". È stata approvata lo scorso 1 marzo dal Consiglio regionale della Puglia la legge regionale per l'istituzione del Reddito di Dignità che attiva lo strumento del sostegno economico al reddito per supportare percorsi di inclusione sociale attiva, per persone e nuclei familiari connotati da particolare fragilità economica e sociale. 17 articoli distribuiti in tre Titoli per quella che si conferma essere tra le più avanzate leggi in tema di contrasto alla povertà assoluta. Dopo il Friuli Venezia Giulia, la Puglia è la seconda regione a mettere a sistema strumenti, requisiti e risorse finanziarie, per una misura strutturata e stabile per l'inclusione sociale attiva. Si aggiunge agli incentivi per l'occupazione, a Garanzia Giovani, all'ASDI, e alle diverse misure per le diverse platee di persone in difficoltà economiche. Per consentire la piena attuazione della legge la Regione Puglia ha altresì approvato il regolamento attuativo. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 23 giugno 2016, il Regolamento n. 8 del 23 giugno 2016 (vedi allegato) avente per oggetto: "Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014. Dopo le enunciazioni di principio il Regolamento fissa in maniera chiara tutte le definizioni per la più agevole comprensione della misura e dettaglia i requisiti soggettivi per l'accesso alla misura regionale e tutte le modalità attuative delle stesse, rimandando ai specifici avvisi per i contenuti più specifici.
Di entrambe le norme, come dei successivi Avvisi pubblici attuativi, va evidenziato che sono tutti messi a punto e adottati dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale, per le rispettive competenze, in tempi assai brevi e nel pieno rispetto dei cronoprogrammi fissati, ma soprattutto mettendo a valore la partecipazione concreta di tutto il partenariato istituzionale e socioeconomico che ha concorso con contributi e apporto assai operativo a tutte le fasi fin qui svolte.

Pubblicato il 18/07/2016

Documenti Correlati

Documento Regolamento Regionale n_ 8 del 23 giugno 2016 - [Scarica  .pdf  - 0 Mb]

Documento Legge Regionale n_ 3 del 14 marzo 2016 - [Scarica  .pdf  - 0 Mb]