Minori stranieri non accompagnati: sanciti i requisiti minimi per seconda accoglienza
Obiettivo: assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale
In occasione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stato approvato un accordo che definisce i requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia.
Il Decreto legislativo del 18 agosto 2014 n 142 disegna il modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) definendo un percorso che si sviluppa tra prima e seconda accoglienza; laddove la prima accoglienza viene gestita in strutture diffuse sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn over garantito di 60 giorni, e finanziata dal Ministero dell'Interno sul fondo FAMI.
La seconda accoglienza invece viene gestita in strutture della rete SPRAR dedicate ai MSNA ed in caso di insufficienza della ricettività SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), in strutture del territorio o mediante lo strumento dell'affido. Allo scopo di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite, e necessario che le singole Regioni recepiscano il documento relativo ai requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA, sanciti con accordo in Conferenza.
Tra i principali punti trattati ci sono quelli relativi alla tipologie delle strutture di accoglienza, alle modalità di inserimento e all'avvio di progetti educativi individuali da effettuarsi in collaborazione con il servizio sociale. Vengono inoltre delineate le linee guida che definiscono le modalità di erogazione del pocket money nonché quelle relative alla stesura da parte del soggetto gestore della struttura della Carta dei Servizi e del regolamento interno e del personale.
In allegato il testo completo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA.
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